Dal “bonus formazione 4.0” sono escluse le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 10 aprile 2019, n. 8/E.
Si ricorda che all’incentivo in esame – disciplinato dall’art. 1, commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e dal D.M. 4 maggio 2018– sono ammesse le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.
In particolare, costituiscono attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Le attività di formazione possono essere erogate anche da soggetti esterni all’impresa.
In tal caso, tuttavia, sono ammesse solo le attività commissionate ai seguenti soggetti:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità secondo la norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
L’art. 1, commi da 78 a 81, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha prorogato l’incentivo anche al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
Fermo restando il limite massimo annuale di 300mila euro, l’agevolazione è riconosciuta nelle seguenti misure:
- 50 per cento per le piccole imprese;
- 40 per cento per le medie imprese;
- 30 per cento per le grandi imprese (nel limite massimo annuale di 200mila euro).