Competenza ripartita tra Stato e Comuni per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
Per effetto di quanto dispone l’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è attribuito ai Comuni il potere di disciplinare – attraverso appositi regolamenti – la gestione dei rifiuti urbani.
Nell’ambito di tale attività gli enti locali possono anche disporre l’assimilazione – per qualità e quantità – dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
È invece riservata allo Stato la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per la suddetta assimilazione.
In merito a tale aspetto, con la sentenza 7 febbraio 2019, n. 9613 (depositata lo scorso 5 aprile), la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha sottolineato che i rifiuti speciali non assimilabili sono assoggettati ad una disciplina normativa differente da quella prevista per quelli assimilabili.
In particolare, i rifiuti speciali non assimilabili sono disciplinati dall’art. 62, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ai sensi del quale i locali dove si producono tali rifiuti sono esenti dal pagamento dell’imposta.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto, infatti, di quella parte di essa nella quale – in ragione delle specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione – si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, per il cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
Nei casi descritti il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta.
Ciò sul presupposto che in un locale in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di regola, rifiuti ordinari.
Diversamente, la produzione e il recupero dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili è disciplinata dall’art. 49, comma 14, del richiamato D.Lgs. n. 22/1997, nonché dall’art. 7, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.