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Flat tax, sanzioni maggiorate per la falsa attestazione dei requisiti

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L’infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti per applicare il regime forfettario di cui all’art. 1, comma 54, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) nonché delle relative cause ostative, comporta una maggiorazione del 10 per cento delle sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, qualora il maggior reddito accertato superi del 10 per cento quello dichiarato.

Si tratta di uno degli aspetti sui quali si è soffermata l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E , dedicata appunto al nuovo regime forfettario introdotto dall’art. 1, commi da 9 a 11, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019).

Al riguardo si ricorda che:

  1. tale regime consiste in una “tassa piatta” del 15 per cento per partite Iva e piccole imprese, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro;
  2. non vi possono accedere i regimi speciali riguardanti le seguenti attività:
    – agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972);
    – vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
    – commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
    – editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
    – gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
    – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
    – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6 D.P.R. n. 633/1972);
    – agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972);
    – agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/1991);
    – vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
    – rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. n. 41/1995);
    – agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. n. 41/1995).

Tuttavia i produttori agricoli, che rispettano i limiti prescritti dall’art. 32 del Tuir, possono applicare il regime forfetario per le altre attività che intendono svolgere.

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