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Ecobonus e superammortamento esclusi per l’installazione di pannelli su beni-merce

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Non spetta l’ecobonus per i pannelli volti alla produzione di energia elettrica che saranno installati su beni oggetto dell’attività d’impresa (beni-merce) e non su beni strumentali: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 4 aprile 2019, n. 95 .

Tale conclusione appare confermata dai seguenti chiarimenti resi dall’Amministrazione fiscale:

  1. Risoluzione 15 luglio 2008, n. 303/E, nella quale si affermò che la normativa dettata in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica, è finalizzata “a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”;
  2. Risoluzione 1° agosto 2008, n. 340/E, secondo cui “Per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale (…) e non può essere utilizzata per “i beni oggetto dell’attività esercitata”.

Si ricorda infine che:

  1. l’art. 1, comma 67, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha previsto la proroga per tutto il 2019 delle detrazioni fiscali riconosciute per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili: la norma dispone infatti la modifica dei termini indicati agli articoli 14 e 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90;
  2. con la Circolare 18 maggio 2018, n. 11/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, ai sensi del richiamato art. 14 del D.L. n. 63/2013, n. 63, sancendo anche la non sanzionabilità dei comportamenti pregressi non conformi alle nuove indicazioni.

    Per i medesimi beni-merce, inoltre, non spetta neppure il superammortamento.

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