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Via libera al Decreto Crescita, taglio Ires sugli utili reinvestiti

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Sopressione della mini-Ires e contestuale introduzione di un’agevolazione Ires finalizzata ad incentivare il reimpiego degli utili in azienda: è quanto prevede una norma del “decreto crescita”, approvato “salvo intese” nella serata di ieri, 4 aprile 2019, dal Consiglio dei Ministri .

In particolare, è prevista una riduzione progressiva dell’aliquota –  dal 22,5 fino al 20 per cento a regime – sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla loro destinazione specifica, nelle seguenti misure:

  • 22,5% per l’anno 2019;
  • 21,5% per il 2020;
  • 20,5% per il 2021;
  • 20% dal 2022 a regime.

A tal fine la norma dispone quanto segue:

  1. l’agevolazione è riconosciuta per un importo pari agli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto;
  2. l’incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra i seguenti elementi:
    – patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto del conto economico dell’esercizio medesimo, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi d’imposta precedenti;
    – patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il patrimonio netto del conto economico dell’esercizio stesso.

Si ricorda che la mini-Ires era stata introdotta dall’art. 1, commi da 28 a 34 , della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Tra le misure più attese anche la deducibilità dell’Imu pagata sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo – che sale dal 40 al 50% nel 2019 e all’60% dal 2020  – e la reintroduzione del superammortamento nella misura del 130 per cento per gli investimenti in beni strumentali nuovi (con esclusione dei veicoli) effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. La maggiorazione, peraltro, potrà essere utilizzata soltanto per la quota di investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro.

Il decreto-legge in commento prevede inoltre la possibilità di accedere al Patent Box mediante la determinazione diretta del beneficio. La norma dispone inoltre che in caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applichi qualora – nel corso della verifica – il contribuente consegni al Fisco la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

Seguirà un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

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