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Antiriciclaggio, dal Tesoro chiarimenti per i compro-oro

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Il Dipartimento del Tesoro ha diffuso alcuni chiarimenti sulla disciplina antiriciclaggio per il settore dei compro-oro (compresa la compravendita e permuta di oggetti preziosi usati).

Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92, le verifiche sulle attività di “compro oro” sotto il profilo dell’antiriciclaggio sono di competenza della Guardia di Finanza.

Relativamente a questo settore, in precedenza era stato chiarito che:

  1. in caso di esercizio in più sedi operative, ciascuna sede deve utilizzare un proprio conto corrente;
  2. ai fini del superamento della soglia di 500 euro (di cui all’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92), non rileva la possibilità che l’importo complessivo dell’operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante di importo inferiore a detto limite. In tale ipotesi, infatti, è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge, al fine di eludere la disposizione sopra menzionata;
  3. ai fini del rispetto dell’obbligo di istituire un conto corrente dedicato – ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 92 – il Ministero dell’Economia aveva chiarito che:
    1. è esclusa la possibilità di utilizzo del medesimo conto per transazioni non riferibili all’attività di compro oro;
    2. la provvista di tale conto dedicato può essere movimentata per effettuare giroconti o bonifici a sostegno di altri conti correnti, intestati al medesimo titolare ed utilizzati per la copertura dei costi di gestione dell’attività commerciale.

Sempre in materia di “compro oro”, con la Circolare 7 luglio 2017, n. 210557 la Guardia di Finanza aveva fornito le prime direttive ai reparti operativi in merito alle novità introdotte dal richiamato D.Lgs. n. 92/2017.

Si ricorda inoltre che:

  1. tali attività possono essere esercitate soltanto dai soggetti iscritti nell’apposito registro, istituito presso l’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, ai sensi dell’art. 128-undecies del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
  2. prima dell’esecuzione dell’operazione, gli operatori del settore saranno tenuti a procedere all’identificazione di ogni cliente, secondo le modalità indicate agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 19, comma 1, lettera a), del “decreto antiriciclaggio” (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).

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