Cinque per mille, disponibile il software per la compilazione della domanda
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Da ieri è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la compilazione dell’istanza di accesso al cinque per mille dell’Irpef.
Gli enti beneficiari sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi:
- redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme;
- inviare detto rendiconto all’Amministrazione erogatrice entro i successivi 30 giorni;
- predisporre ed inviare – assieme al rendiconto – una relazione illustrativa, dalla quale “risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato” la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite;
- pubblicare sul proprio sito – entro 30 giorni dalla scadenza dell’anno (di cui sopra) – gli importi percepiti e il rendiconto, comunicandolo all’Amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni.
Le finalità alle quali il contribuente può destinare il cinque per mille della propria Irpef sono:
- sostegno di uno dei seguenti enti (semprechè siano iscritti nell’apposito Registro unico nazionale, istituito dall’art. 4, comma 1, lettera m), della Legge n. 106/2016):
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali;
- cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- fondazioni;
- ogni altro ente costituito in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal Coni ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (di cui all’art. 23, comma 46, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111).
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