In ambito universitario inapplicabile l’esenzione Iva delle prestazioni educative e didattiche
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da Iva “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni”.
La norma non fornisce alcuna indicazione sulle condizioni per il riconoscimento, che sono invece disciplinate da disposizioni non tributarie.
Al riguardo, con la Circolare 18 marzo 2008, n. 22/E l’Agenzia delle Entrate – d’intesa con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – ha chiarito che:
- gli organismi privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle aree presenti negli assetti ordinamentali dell’Amministrazione scolastica (come ad esempio i corsi monotematici di lingua straniera) potranno ottenere una preventiva valutazione rilevante come ‘riconoscimento’ utile ai fini fiscali anche da altri soggetti pubblici diversi dal Miur;
- la preventiva valutazione potrà essere operata dalle stesse Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti.
Ora, con la risposta all’istanza di interpello 3 aprile 2019, n. 94, le Entrate hanno precisato che quanto precede non può applicarsi in ambito universitario.
Come precisato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, infatti, la normativa universitaria prevede che i corsi universitari, con le relative attività formative cui sono associati crediti formativi universitari, possono essere attivati esclusivamente dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute, che sono istituite e accreditate con apposito decreto ministeriale (dietro parere confome dell’Anvur, nel rispetto delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario).
Le istituzioni non universitarie possono attivare corsi e rilasciare titoli equipollenti a quelli universitari in casi tassativamente indicati da specifiche disposizioni normative e in ogni caso previa autorizzazione del Miur.