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Escluse dalla definizione agevolata le controversie relative a cartelle e avvisi di liquidazione

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Le controversie relative a cartelle di pagamento, avvisi di liquidazione e ruoli sono escluse dall’ambito applicativo della definizione agevolata delle liti pendenti, di cui agli articoli 6 e 7, commi 2, lettera b), e 3, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1° aprile 2019, n. 6/E.

Si ricorda che la sanatoria in esame si applica alle controversie tributarie:

  1. nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate. A tal fine rilevano le sole ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta;
  2. abbiano ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio;
  3. in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono definibili anche le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria ma instaurate erroneamente innanzi al giudice ordinario o a quello amministrativo; non lo sono invece le liti in materie diverse da quella tributaria, erroneamente instaurate innanzi alle Commissioni tributarie.

Sono invece escluse le controversie:

  1. relative ad atti privi di natura impositiva;
  2. concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  3. nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e ad atti aventi comunque natura impositiva.

Sono invece definibili le liti relative ad atti dotati di natura impositiva che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l’agente della riscossione.

La circolare chiarisce inoltre che possono avvalersi della definizione agevolata anche gli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni), i quali entro il 31 marzo 2019 potevano stabilire l’applicazione delle disposizioni in commento alle controversie in cui essi sono parti.

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