Sport bonus anche per persone fisiche ed enti non commerciali
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Per effetto dell’art. 1, commi da 621 a 628 , della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), è stata modificata la disciplina relativa allo sport bonus.
In particolare:
- per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture spetta un credito d’imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi;
- il credito d’imposta è riconosciuto:
a. alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile;
b. ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui; - il credito d’imposta dev’essere ripartito in 3 quote annuali di pari importo; per i soggetti titolari di reddito d’impresa è utilizzabile in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP;
- i soggetti che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare, per le medesime donazioni, il credito d’imposta con altre agevolazioni fiscali;
- i beneficiari sono tenuti a comunicare all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio:
a. l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità “attraverso l’utilizzo di mezzi informatici”;
b. entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro e realizzazione di nuove strutture, lo stato di avanzamento dei lavori.
Le novità apportate in materia dalla Manovra 2019 sono state riepilogate dall’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter.
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