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Nessun credito formativo per lo svolgimento della funzione di giudice tributario

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Ai fini della formazione professionale continua degli iscritti rilevano esclusivamente:

  1. la partecipazione ad eventi formativi accreditati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  2. lo svolgimento di una o più attività formative “particolari”, previste nella tabella di cui all’art. 16, comma 1, del relativo regolamento.

Al riguardo, con il Pronto Ordini 18 marzo 2019, n. 37/2019, il Cndcec ha chiarito che non rientra tra le suddette “attività particolari” lo svolgimento della funzione di giudice tributario presso la Commissione tributaria; pertanto tale attività non consente di conseguire crediti formativi.

Tra le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento per la formazione professionale continua – entrato in vigore il 1° gennaio 2018 – si segnalano:

  1. l’introduzione all’art. 5, esclusivamente con riferimento alle attività formative svolte dalle SAF (Scuole di alta formazione), del principio di “riportabilità” dei crediti formativi professionali da un triennio formativo ad un altro. I crediti formativi professionali acquisiti tramite la partecipazione a tali corsi, infatti, possono essere utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo di due trienni consecutivi. Nel caso in cui nel primo triennio la partecipazione ai corsi di alta formazione realizzati dalle SAF consenta di acquisire un numero di crediti formativi maggiore di quelli necessari all’assolvimento del relativo obbligo formativo, i crediti eccedenti potranno essere utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo del triennio successivo. Salvo quanto previsto per i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti;
  2. l’introduzione all’art. 7 della previsione di equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi. In particolare, per assolvere all’obbligo formativo iniziale e biennale, fissato in 40 ore complessive, sarà possibile partecipare allo svolgimento di corsi di formazione, ciascuno della durata non inferiore a 12 ore, aventi ad oggetto le materie della crisi di impresa e del sovraindebitamento;
  3. la previsione all’art. 21, relativo alle norme transitorie, che verranno applicate non solo all’anno 2018 ma al triennio 2017-2019, le norme del nuovo regolamento in materia di acquisizione dei crediti formativi professionali mediante lo svolgimento delle attività e-learning, di esenzione dello svolgimento della formazione (art. 8) e riguardanti le attività formative particolari (art. 16).

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