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Esclusi da Iva i contributi Ue

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Ai fini fiscali i contributi pubblici comunitari erogati dalla Regione in attuazione della Misura PSR 8 – Sottomisura 8.3, possono essere qualificati come movimentazione di denaro, con la conseguente esclusione degli stessi dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 22 marzo 2019, n. 80 .

Si tratta infatti di erogazioni espressamente definite come “aiuti” dall’art. 34 del Regolamento (UE) 25 giugno 2014, n. 702/2014.

Tali erogazioni – ha ricordato l’Agenzia – sono concesse nell’ambito:

  1. del citato art. 34 del Regolamento (UE) n. 702/2014, di esenzione per il settore agricolo forestale;
  2. del Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1303/2013, “recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”;
  3. del Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1305/2013, “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale”.

Di conseguenza, ai fini Iva tali emolumenti non possono qualificarsi corrispettivi.

Con la medesima risposta è stato affermato che l’Iva relativa agli acquisti effettuati dal beneficiario dei contributi mediante l’utilizzo degli stessi, sia detraibile in quanto relativa a beni e servizi impiegati per l’effettuazione delle operazioni attive imponibili connesse al bando regionale relativo alla Sottomisura 8.3.

Tale conclusione è valida, hanno precisato le Entrate, qualora il soggetto che ha usufruito del contributo, oltre a commissionare i lavori relativi al bando regionale si impegni a prestare verso corrispettivo servizi a supporto dell’attività svolte dai soggetti commissionari.

A tal fine si richiama la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 11 maggio 2015, n. 20/E, secondo cui “per il soggetto destinatario dei contributi pubblici, il diritto a detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi ‘finanziati’ dai contributi fuori campo IVA, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972”.

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