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Entro il 30 aprile l’esterometro

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Scadrà il 30 aprile il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dall’estero relativa al mese di gennaio e febbraio 2019 (cosiddetto “esterometro”, di cui all’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127).

Tale termine è stato fissato dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. sono tenuti a comunicare i dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di gennaio, gli operatori Iva obbligati all’emissione della fatturazione elettronica;
  2. l’obbligo riguarda, in particolare, le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato;
  3. sono invece esclusi i soggetti in regime forfetario e quelli nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile;
  4. la comunicazione riguarda tutte le fatture emesse nel mese di riferimento e quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nonché i dati delle relative variazioni.

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