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Il modello 730 si adegua al nuovo regime fiscale di Campione d’Italia

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Emanato il provvedimento direttoriale  che apporta alcune modifiche al modello 730/2019 e alle relative istruzioni: l’intervento si è reso necessario al fine di adeguare la dichiarazione alle novità introdotte dall’art. 25-octies, comma 4, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha sostituito l’art. 188-bis del Tuir, rubricato “Campione d’Italia”.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. per il periodo di imposta 2018, ai redditi – diversi da quelli di impresa – delle persone fisiche iscritte all’Anagrafe del Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio del medesimo Comune entro il limite di 200mila franchi, si applica la riduzione forfetaria del cambio nella misura del 30 per cento;
  2. la medesima percentuale si applica anche ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera (Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2019, n. 37461/2019, emanato in attuazione del richiamato art. 188-bis, comma 1, del Tuir e dell’art. 1, comma 632, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di Stabilità 2014);
  3. la riduzione forfetaria – pari al 30 per cento – dev’essere maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, franco svizzero ed euro;
  4. tale riduzione forfetaria non può comunque essere inferiore al 20 per cento;
  5. le medie annuali dei cambi del franco svizzero in euro, comunicati dalla Banca d’Italia, sono pari per il 2017 a 1,1117 e per il 2018 a 1,1550. La media annuale del cambio del franco svizzero in euro per il 2018 ha registrato un aumento dello 0,0433 rispetto alla media annuale del 2017, che corrisponde a uno scostamento percentuale medio annuale registrato tra le valute pari a +3,895 per cento;
  6. l’aumento del numero medio annuale di franchi svizzeri necessari per acquistare un euro, concretizzando una diminuzione del reddito in euro derivante dalla svalutazione del franco svizzero, comporta una diminuzione percentuale della riduzione forfetaria. Tuttavia, occorre tenere in considerazione che, ai sensi del medesimo comma 632 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, la predetta riduzione non può, comunque, essere inferiore al 30 per cento.

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