In Gazzetta i correttivi degli Isa applicabili al periodo d’imposta 2018
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È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che – in applicazione dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96– apporta alcune modifiche ad una serie di Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale) applicabili al periodo d’imposta 2018.
In particolare:
- vengono introdotti correttivi agli Indici nei confronti delle imprese che transitano dal sistema contabile improntato al criterio di competenza a quello di cassa o viceversa (vale a dire: per le imprese che per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 determinano il reddito ai sensi dell’art. 66 del Tuir, e che nel periodo d’imposta precedente hanno determinato il reddito sulla base dell’art. 56 del medesimo Testo Unico, o viceversa);
- per taluni Indici sono state apportate modifiche per quanto riguarda la territorialità;
- vengono individuati gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto, ai fini dell’applicazione degli Indici al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, di situazioni di differente vantaggio o svantaggio competitivo in relazione alla collocazione territoriale;
- individuate inoltre le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale;
- il decreto in commento modifica il D.M. 23 marzo 2018 e il D.M. 28 dicembre 2018.
Si ricorda che ai sensi del D.M. 23 marzo 2018, oltre alle tipologie di soggetti di cui all’art. 9-bis, comma 6, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 86 , gli indici non si applicano nei confronti dei seguenti soggetti:
- contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1 , esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir, di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- contribuenti che rientrano nel regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) o nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111);
- contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- enti del Terzo Settore non commerciali che optano per il regime forfettario di cui all’art. 80 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazioni di volontariato (OdV) ed associazioni di promozione sociale (Aps) che applicano il regime forfetario di cui all’art. 86 del richiamato D.Lgs. n. 117/2017;
- imprese sociali (disciplinate dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112);
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
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