Tributi locali: interviene la Corte Costituzionale. In dubbio rottamazione e stralcio delle mini-cartelle
Per effetto di una recentissima pronuncia della Corte Costituzionale, potrebbe essere bloccata la rottamazione delle cartelle relative ai tributi locali: con la sentenza 5 febbraio 2019, n. 51/2019 , depositata lo scorso 15 marzo, infatti, la normativa dettata con riferimento ad Equitalia ed Agenzia delle Entrate-Riscossione non può essere estesa alle società cui sono affidati i servizi di riscossione dei tributi locali da parte di numerosi Comuni. Con la conseguenza che sarebbe a rischio anche lo stralcio delle mini-cartelle.
In merito alla rottamazione-ter – disciplinata dall’art. 3 del decreto fiscale collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) – si ricorda che:
- l’istanza dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando i seguenti modelli (ai quali va allegato un documento di identità):
– DA-2018, per la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
– DA-2018-D, per la definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea. Nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire; - la presentazione della dichiarazione di adesione determina:
1. la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
2. la sospensione – fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute – degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
3. l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
4. il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
5. la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008).