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Escluse da Iva le somme corrisposte a titolo di penale

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Ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1), del D.P.R. 633/1972, non concorrono a formare la base imponibile Iva “le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente”.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  1. l’applicabilità di detta norma è subordinata alla sussistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimenti di obblighi contrattuali (Risoluzione Agenzia delle Entrate 3 giugno 2005, n. 73/E);
  2. le somme corrisposte a titolo di penale per la violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Di conseguenza, tali somme sono escluse da Iva per mancanza del presupposto oggettivo (Risoluzione Agenzia delle Entrate 23 aprile 2004, n. 64/E).

Sulla base di quanto precede, con la risposta all’istanza di interpello 13 marzo 2019, n. 74 , è stata affermata l’esclusione dal computo della base imponibile ai sensi della norma citata delle somme aventi “natura risarcitoria” nel caso in cui i contratti stipulati con i clienti – risultati poi morosi – contengano una clausola risolutiva espressa e una clausola penale in caso di inadempimento contrattuale, per effetto della quale siano dovuti gli interessi moratori e le spese per il recupero dei crediti.

Si ricorda infine che devono essere considerate escluse da Iva le somme a favore del cedente e del prestatore e non viceversa.

Infatti, nel secondo comma dell’art. 15 del decreto Iva viene precisato che: “Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto”.

Quindi, le somme addebitate al cedente o al prestatore del servizio da parte dell’acquirente o committente a causa di ritardi o di penalità nell’esecuzione del contratto (ad esempio penalità per consegna di quantità eccedenti la tolleranza, ovvero penalità per ritardata esecuzione di un’opera anche se inserita nel contratto quale “causa penale”), non riducono il corrispettivo della cessione o della prestazione che resta pertanto inalterato.

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