Si amplia l’elenco dei segni che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa
All’elenco dei segni che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa sono aggiunti:
- i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell’Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui la UE o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche;
- i segni esclusi dalla registrazione conformemente alle norme Ue oppure ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini;
- i segni esclusi dalla registrazione conformemente alle norme Ue relative alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione europea è parte;
- i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell’Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui la Ue o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.
È quanto prevede il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 che – in attuazione della Direttiva 16 dicembre 2015, n. 2015/2436 – modifica la disciplina relativa ai marchi, contenuta nel Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).
La norma dispone inoltre che il titolare del marchio possa vietare ai terzi l’introduzione in Italia di prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando gli stessi oppure il relativo imballaggio provengono da Paesi extra Ue e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio (semprechè i prodotti in questione rientrino nell’ambito di protezione del marchio), a meno che nel procedimento per determinare l’eventuale violazione del marchio, il dichiarante o il detentore dei prodotti provi che il titolare del marchio non ha il diritto di vietare l’immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale.