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Camper esclusi dalla ecotassa

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I veicoli ad uso speciale – quali ad esempio i camper, le ambulanze e i veicoli con accesso per sedia a rotelle – sono esclusi dalla cosiddetta “ecotassa”, introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 28 febbraio 2019, n. 32/E .

Tale imposta – applicabile dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 – si applica in misura variabile a seconda della quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquista (anche in leasing) e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2superiori a 160 CO2 g/km.

Si ricorda inoltre che per effetto della citata Legge n. 145/2018:

  1. l’acquirente di tali veicoli ha diritto a un contributo direttamente dal venditore, sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Successivamente le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo sono tenute a rimborsare al venditore l’importo del contributo, e possono recuperare tale importo quale credito d’imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione). L’acquisto deve riferirsi ad un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, caratterizzato da base emissioni inquinanti di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50mila euro (Iva esclusa);
  2. sono detraibili le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

Possono usufruire di tale agevolazione sia i soggetti Irpef che i soggetti Ires, che sostengono dette spese, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.

La detrazione in esame:

  1. va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
  2. spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute;
  3. è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro.

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