Premi assicurativi, slitta al 1° gennaio 2020 la sospensione dei termini per i soggetti colpiti dal terremoto
È stato differito al 1° gennaio 2020 il periodo di sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private per talune categorie di soggetti danneggiati colpiti dagli eventi sismici, disposto dall’Ivass (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni) con il Provvedimento 27 marzo 2018, n. 69: lo prevede il medesimo ente con il Provvedimento 29 gennaio 2019, n. 83, pubblicato ora in Gazzetta Ufficiale.
La misura e le modalità di versamento all’Ivass del contributo dovuto per il 2018 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione, di cui all’art. 335, comma 1, del medesimo D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, era stato stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un decreto del 28 settembre 2018.
In particolare:
- per tali soggetti il contributo è dovuto nella misura unica dello 0,44 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2017 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, e della riassicurazione. A tal fine i premi incassati nell’esercizio 2017 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati in misura pari al 3,66 per cento dei predetti premi;
- il contributo dev’essere versato direttamente all’Ivass secondo le modalità indicate dall’art. 335, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 209/2005 e dal Provvedimento Ivass 4 dicembre 2015, n. 39, modificato dal Provvedimento Ivass 14 marzo 2017, n. 57.