Ok al ricorso in Ctr in cui l’Ufficio si limita a ribadire le proprie tesi
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel processo tributario il ricorso in appello deve contenere tra l’altro “i motivi specifici dell’impugnazione”: tale obbligo si ritiene assolto anche nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria si sia limitata a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, e quindi dell’avviso di accertamento annullato in primo grado (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione 29 febbraio 2012, n. 3064, 28 febbraio 2011, n. 4784, 22 gennaio 2016, n. 1200, 22 marzo 2017, n. 7369 e 5 ottobre 2018, n. 24641).
La norma citata, infatti, non impone la presentazione di “nuovi motivi”, ma esclusivamente “i motivi specifici dell’impugnazione”.
Tali principi sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 18 gennaio 2019, n. 4412, depositata lo scorso 14 febbraio.