Skip to main content

Ok al ricorso in Ctr in cui l’Ufficio si limita a ribadire le proprie tesi

|

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel processo tributario il ricorso in appello deve contenere tra l’altro “i motivi specifici dell’impugnazione”: tale obbligo si ritiene assolto anche nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria si sia limitata a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, e quindi dell’avviso di accertamento annullato in primo grado (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione 29 febbraio 2012, n. 306428 febbraio 2011, n. 4784, 22 gennaio 2016, n. 1200, 22 marzo 2017, n. 7369 e 5 ottobre 2018, n. 24641).

La norma citata, infatti, non impone la presentazione di “nuovi motivi”, ma esclusivamente “i motivi specifici dell’impugnazione”.

Tali principi sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 18 gennaio 2019, n. 4412, depositata lo scorso 14 febbraio.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta