Dalla data di sottoscrizione del lodo arbitrale decorre il termine per la nota di variazione Iva
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A seguito di un lodo arbitrale rituale passato in giudicato, con il quale un soggetto è stato condannato alla restituzione dell’importo ricevuto, è possibile procedere al recupero dell’Iva tramite l’emissione di una nota di variazione in diminuzione (ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972).
Al riguardo, con la risposta all’istanza di interpello 14 febbraio 2019, n. 55 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:
- il dies a quo per il computo del termine (ex art. 19 del decreto Iva, richiamato dal successivo art. 26, comma 2) entro il quale esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva, è la data di sottoscrizione del lodo;
- ai fini della individuazione del dies a quo (entro il quale il prestatore inadempiente può recupero l’Iva), rilevano l’art. 19 del richiamato D.P.R. n. 633/1972 – come modificato dall’art. 2, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 – e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2018, n. 1/E;
- qualora il termine per l’emissione della nota di variazione sia spirato, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al fine di poter recuperare l’imposta versata. In tal caso, infatti, non si ravvisa alcun errore od omissione cui rimediare con riferimento all’anno di emissione della fattura originaria.
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