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Ecobonus, slittano al 21 febbraio i dati all’Enea relativi ai lavori conclusi entro il 21 novembre 2018

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Enea ha differito al 21 febbraio 2019 il termine – inizialmente previsto al 19 febbraio – entro il quale dovranno essere comunicati online i dati relativi ai lavori conclusi dal 1° gennaio 2018 al 21 novembre 2018, per poter usufruire della detrazione riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica.

In proposito, con un avviso pubblicato sul proprio sito, Enea ha reso noto che il rinvio del termine è motivato dal temporaneo malfunzionamento del portale https://ristrutturazioni2018.enea.it, tramite il quale i contribuenti possono inviare i dati all’Agenzia.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. l’adempimento in esame – previsto dall’art. 4, comma 1-bis, del D.M. 19 febbraio 2007 – consiste nell’invio di una copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del medesimo decreto), nonché della scheda informativa relativa agli interventi realizzati;
  2. ai fini di tale invio è disponibile il portale “ristrutturazioni2018.enea.it”;
  3. la trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Come detto, per gli interventi già conclusi – la cui data di fine lavori (attestata da collaudo delle opere, certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 – il termine è stato fissato al prossimo 19 febbraio (ora rinviato al 21 febbraio);
  4. con la risposta all’istanza di interpello 28 dicembre 2018, n. 163, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’errata indicazione dei dati catastali nella comunicazione trasmessa all’Enea non impedisce al contribuente di usufruire dell’agevolazione fiscale in esame, sempreché sia stata correttamente indicata l’ubicazione dell’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi;
  5. nel caso in cui, dopo l’invio all’Enea, il contribuente si accorga di errori materiali commessi nella compilazione della scheda informativa (allegati E/F), se la scheda contenente gli errori è stata inviata:
    1. nel 2017, la rettifica deve essere inviata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi 2018;
    2. dal 2009 al 2016, non è più possibile inviare la scheda rettificativa; (…)” (Circolare Agenzia delle Entrate 27 aprile 2018, n. 7/E);
  6. Enea ha anche predisposto – d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate – una “Guida rapida alla trasmissione” dei dati necessari, dove sono specificati gli interventi edilizi e tecnologici per i quali l’invio dei dati è obbligatorio.

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