Meno adempimenti per i datori di lavoro in regime forfetario
I contribuenti forfetari che erogano compensi a soggetti per i quali è prevista l’applicazione della ritenuta alla fonte, come nel caso dei lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi collaboratori, non sono tenuti ad operare e versare alcuna ritenuta d’acconto in luogo di altri, in quanto sono esclusi dalla qualifica di sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 69, della legge n. 190/2014. La previsione normativa è precisata dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con un approfondimento pubblicato nei giorni scorsi.
La norma citata dispone infatti che i contribuenti in regime forfatario “Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato D.P.R. n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”.
Ne consegue che le buste paga riguardanti i lavoratori che prestino la loro attività alle dipendenze di datori di lavoro forfetari – precisa la Fondazione – dovranno indicare le spettanze economiche del lavoratore, le ritenute previdenziali, ma non quelle fiscali, mentre si ritiene necessario un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria riguardo le addizionali 2018 (versate a rate nel 2019) al fine di chiarire se l’onere del prelievo di tali somme resta in capo al datore di lavoro forfetario.
Quest’ultimo dovrà comunque riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d’acconto e l’ammontare del compenso corrisposto, nonché compilare la Certificazione Unica limitatamente alla sezione relativa ai dati previdenziali ed assistenziali. Non essendoci ritenute fiscali da dichiarare, non dovrà invece compilare ed inviare il modello 770.
Resterà dunque in capo al lavoratore l’obbligo di presentare la propria dichiarazione dei redditi allo scopo di assoggettare a tassazione il reddito di lavoro dipendente percepito.