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730, nuove specifiche per l’invio dei dati relativi a bonus edilizia, bonus energia, assicurazioni e mutui

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Ai fini del 730 precompilato, a partire dalle informazioni relative al 2018 cambiano le specifiche tecniche inerenti alle comunicazioni, che dovranno essere effettuate entro il prossimo 28 febbraio, riguardanti:

  1. i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali;
  2. i dati relativi ai contratti assicurativi e premi assicurativi;
  3. i dati riferiti agli interessi passivi sui contratti di mutuo.

Lo prevedono tre provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, n. 28213n. 28173 e n. 28219 del 6 febbraio 2019, che in tal senso modificano rispettivamente:

  1. il Provvedimento 27 gennaio 2017, n. 19969 (interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica su parti comuni);
  2. il Provvedimento 16 dicembre 2014, n. 160381  (contratti assicurativi e premi assicurativi);
  3. il Provvedimento 16 dicembre 2014, n. 160358  (interessi passivi sui contratti di mutuo).

Con i provvedimenti da ultimo citati, infatti, furono dettate le istruzioni rispettivamente a amministratori di condominio, società di assicurazione, enti previdenziali, banche e intermediari finanziari, ai fini dell’invio dei dati da inserire nel 730 precompilato.

Tali soggetti sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati – riferiti al 2018 – relativi ai premi di assicurazione detraibili (vale a dire i premi su vita, causa morte e contro gli infortuni), ai contratti di assicurazione “agevolati” (eccetto quelli su responsabilità civile, assistenza e garanzie accessorie), ai contributi previdenziali e assistenziali nonchè agli interessi passivi e agli oneri accessori su mutui agrari e fondiari.

L’aggiornamento delle specifiche tecniche tiene conto, in particolare:

  • dell’ampliamento dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione ed alle spese sostenute per la riqualificazione del contesto verde delle singole unità abitative o effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali (legge di Bilancio 2018 );
  • dell’inserimento tra le voci detraibili al 19% ai fini Irpef anche dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 1, comma 768 , della legge n. 205/2017).

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