Regime forfetario, esclusi i compensi percepiti dai medici “intramoenia”
Sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, e quindi esclusi dal regime forfetario, i compensi percepiti dai medici che esercitano che la libera professione intramuraria. È invece sempre possibile accedere al forfetario per chi, avendo i requisiti previsti, ha aperto la partita Iva prima dell’entrata in vigore della legge n. 145/2018(legge di Bilancio 2019).
Le risposte sono state fornite ieri dal Ministero delle Finanze in un question time presso la Commissione finanze della Camera, in merito alla corretta applicazione del regime agevolato nei casi in cui il contribuente svolge attività autonoma in costanza di lavoro dipendente.
Il Mef ha in particolare precisato che l’art. 50, comma 1, lettera e), del Tuir qualifica i proventi derivanti dall’attività “intramoenia” come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che devono pertanto essere cumulati alla normale retribuzione percepita dal medico e assoggettati a tassazione Irpef ad aliquota progressiva. Invece, i contribuenti che hanno aperto la partita Iva prima dell’entrata in vigore della legge n. 145/2018 , e che possiedono i requisiti, possono accedere al regime forfetario o mantenerlo in quanto “non si ritiene che la norma abbia portata retroattiva”.
Sono state infine forniti chiarimenti sulla possibilità di applicare il regime agevolato per chi è già titolare di un reddito da lavoro dipendente o da pensione. In merito il Mef ha precisato che, a seguito delle modifiche alle cause di esclusione – divieto di accedere al regime sostitutivo per i soggetti che fatturano “prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro” – in caso di “cessazione in tutto o in parte” dell’attività di lavoro dipendente e di esercizio della stessa in forma autonoma nei confronti del medesimo soggetto, il regime forfetario risulta inibito.