L’istanza di accertamento con adesione non preclude la definizione agevolata del pvc
Non precludono l’accesso alla definizione agevolata del processo verbale di constatazione le seguenti attività, se successive al 24 ottobre 2018:
- la notifica di avviso di accertamento che abbia ad oggetto le medesime violazioni constatate nel pvc. In tal caso, qualora si perfezioni la definizione agevolata, gli effetti di quest’ultima prevalgono sulle eventuali, successive attività di accertamento, anche in caso di mancata impugnazione dell’atto e di scadenza del relativo termine. Dette attività, invece, restano efficaci in caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata;
- la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, riguardante il medesimo avviso di accertamento, nonché la sua impugnazione. Tali procedimenti, tuttavia, non devono essere stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata. E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 30 gennaio 2019, n. 19.
Si ricorda che sono definibili i processi verbali di constatazione notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto), in materia di:
- imposte sui redditi e relative addizionali;
- Iva;
- contributi previdenziali;
- ritenute;
- imposte sostitutive;
- Irap;
- imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie);
- imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe);
- dichiarazioni ed operazioni doganali in materia di Iva all’importazione.
La regolarizzazione si perfeziona attraverso:
- la presentazione – entro il 31 maggio 2019 – di una dichiarazione integrativa o della prima dichiarazione;
- il versamento con l’F24 – entro il 31 maggio 2019 – in unica soluzione o della prima rata delle imposte autoliquidate. È ammesso il versamento in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Le rate successive alla prima debbano essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
La materia è disciplinata dall’art. 1 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dal D.M. 23 gennaio 2019, n. 17776 .