Notifica della cartella valida anche se nell’avviso di ricevimento mancano le generalità di chi ha ricevuto l’atto
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per effetto dell’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella esattoriale può essere notificata anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
In tal caso, per il perfezionamento della notifica è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, non occorrendo alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale (articoli 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001); quest’ultimo è tenuto soltanto a curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.
Di conseguenza, anche qualora nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, e la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l’atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 del codice civile (Corte di Cassazione 27 maggio 2011, n. 11708; 19 marzo 2014, n. 6395; 6 marzo 2015, n. 4567; 17 ottobre 2016, n. 20918).
Tali principi sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 6 dicembre 2018, n. 2193, depositata lo scorso 25 gennaio.
Si ricorda che con l’ordinanza 12 dicembre 2018, n. 32131, i giudici di legittimità ribadirono che la cartella può essere notificata anche mediante l’invio, da parte dell’esattore, di una raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica.
Tale conclusione è coerente con l’art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con l’avviso di ricevimento.