Salvini: “L’Iva non aumenterà”
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Il Governo sta lavorando per abbassare al 23 per cento il primo scaglione dell’Irpef: lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini nel corso di un’intervista televisiva.
In merito al destino delle clausole di salvaguardia, il leader della Lega ha escluso aumenti delle aliquote Iva.
Al riguardo si ricorda che la legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145):
- prevede una “sterilizzazione” parziale delle clausole di salvaguardia, nel senso che gli aumenti delle aliquote Iva sono bloccati per il 2019 (art. 1, comma 2, della Manovra). A decorrere dal 1° gennaio 2020, invece, l’aliquota ordinaria passerà dal 22 al 24,5 per cento (dal 2021 al 25,7 per cento);
- introduce – già a decorrere da quest’anno – la flat tax al 15 per cento per partite Iva e piccole imprese, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi fino a 65mila euro. Sono stati, infatti, sostituiti i commi 54 e seguenti all’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). La misura è destinata ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso dei descritti limiti di fatturato; a tal fine non rilevano i componenti positivi di cui all’art. 9-bis, comma 9, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Non possono peraltro applicare l’imposta sostitutiva in esame:- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno Stato UE o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. n. 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano – contemporaneamente all’esercizio dell’attività – a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir, oppure che controllano (anche indirettamente) srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche riconducibili (seppur indirettamente) a quelle svolte dalle partite Iva destinatarie del nuovo regime forfettario;
- le persone fisiche che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.
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