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Fattura elettronica vietata per i dati sanitari. Documento cartaceo anche per le prestazioni accessorie non sanitarie

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Con alcune Faq pubblicate ieri l’Agenzia delle Entrate ha ribadito il divieto, per l’anno 2019, di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, anche con riferimento ad eventuali prestazioni accessorie di natura non sanitaria. Tali soggetti dovranno quindi continuare ad emettere le fatture per le prestazioni rese in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le modalità ordinarie.

Le nuove Faq hanno inoltre precisato che:

  • le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell’opposizione manifestata dall’interessato. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha, infatti, modificato l’art. 10-bis  del D.L. n. 119/2018 prevedendo che, per il periodo di imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria;
  • nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie – da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente – sia altre voci di spesa non sanitarie, non occorre emettere la fattura elettronica. In proposito vengono tuttavia distinte due diverse fattispecie:
    1. se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (ad esempio a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS – salvo il caso dell’opposizione del paziente – con le seguenti modalità:
    – l’importo riferito alla spesa sanitaria deve essere inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
    – l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.
    2. qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS  – salvo il caso dell’opposizione del paziente – con la tipologia “altre spese” (codice AA).
    In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

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