Iva con aliquota ordinaria per il miscanto
Alla cessione del miscanto deve applicarsi l’Iva con l’aliquota ordinaria, non essendo tale prodotto riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parti II, II-bis e III, allegata al D.P.R. n. 633/1972: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 29 gennaio 2019, n. 15.
Il miscanto è un prodotto erbaceo agricolo che per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dev’essere classificato, in base alle Regole Generali Interpretative (RGI) 1) e 6), nell’ambito del Capitolo 14 della Nomenclatura Combinata: Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove ed in particolare nella voce 1404 9000 “Prodotti vegetali non nominati né compresi altrove – altri (diversi dai linters di cotone)”.
Nel citato documento si sottolinea inoltre che l’impostazione è condivisa anche in ambito Ue, “in quanto dalla consultazione delle banche dati risultano numerose decisioni di altri Stati membri in tal senso”.