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Società di persone, litisconsorzio necessario anche nelle controversie relative all’Irap

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L’unitarietà dell’accertamento tributario emesso nei confronti delle società di persone e dei soci comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali.

Di conseguenza, tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Tale controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impugnato, con la conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 4 giugno 2008, n. 14815).

È stato inoltre affermato che:

  1. il litisconsorzio necessario dei soci sussiste anche nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società (Cass. n. 10145/2012), con la conseguenza che, qualora il giudizio sia stato celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi, il procedimento è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. nn. 23096/201222662/2014, 7789/2016 e 27319/2016);
  2. nelle controversie in materia di Iva, sebbene non vi sia litisconsorzio necessario, qualora l’Agenzia delle Entrate abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, Iva ed Irap, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae neanch’esso al suddetto vincolo, in virtù della inscindibilità delle due situazioni (Cass. n. 21340/2015).

I principi che precedono sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2205.

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