Non tutti gli integratori alimentari sono soggetti ad Iva agevolata
Vi sono dei prodotti, tradizionalmente collocabili tra gli integratori alimentari, ai quali si rende applicabile l’aliquota Iva ordinaria: è il caso ad esempio di talune tipologie di “gel energetici” e di “bevande proteiche”: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 28 gennaio 2019, n. 12 , sulla base della relativa classificazione doganale.
Si ricorda che nei giorni scorsi le Entrate avevano confermato l’applicabilità dell’aliquota Iva al 10 per cento per gli integratori alimentari, essendo riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (risposta 18 gennaio 2019, n. 8): si tratta di una posizione in linea con quanto precisato dalle Risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E, 10 luglio 2008, n. 290/E e 14 ottobre 2008, n. 383/E, nonché nella risposta all’istanza di interpello 4 settembre 2018, n. 1.
In tali documenti di prassi, infatti, gli integratori sono stati classificati nell’ambito del Capitolo 21 della Tariffa Doganale “Preparazioni alimentari diverse”, alla voce 21.06 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.