Nuova chance di aderire alla “pace fiscale” per i contribuenti decaduti dalla rottamazione-bis
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Per effetto di un emendamento al “decreto semplificazioni”, approvato dalle Commissioni Lavori pubblici e Affari costituzionali del Senato, sarà introdotta una nuova possibilità di accedere alla “rottamazione-ter”. La norma, infatti, prevede che i contribuenti che avevano aderito alla rottamazione-bis, senza peraltro saldare quanto dovuto entro il 7 dicembre 2018, potranno comunque accedere alla definizione agevolata disciplinata dall’art. 3 del decreto collegato alla Manovra (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- la domanda di accesso alla rottamazione-ter dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando i seguenti modelli (ai quali va allegato un documento di identità):
a. DA-2018, per la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
b. DA-2018-D, per la definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea; - nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire;
- la presentazione della dichiarazione di adesione determina:
– la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
– la sospensione – fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute – degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
– l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
– il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
– la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. 40/2008).
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