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In compensazione il credito d’imposta spettante per il volontariato di protezione civile prestato dal lavoratore

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La legge consente al datore di lavoro di scegliere tra due diverse modalità di rimborso degli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano svolto attività di volontariato della protezione civile, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

In particolare, sono previste le seguenti alternative:

  1. liquidazione delle somme spettanti all’esito dei previsti controlli istruttori;
  2. attribuzione di un credito di imposta, ai sensi dell’art. 38 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modifiche dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Per quanto riguarda questa seconda modalità, il D.P.C.M. 26 ottobre 2018 (pubblicato ora in Gazzetta Ufficiale) dispone quanto segue:

  1. il Dipartimento della protezione civile e le Regioni sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei crediti d’imposta riconosciuti nel mese precedente e dei relativi beneficiari, nonchè le eventuali variazioni e revoche;
  2. a partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d’imposta, il beneficiario può utilizzare il credito medesimo esclusivamente in compensazione, attraverso il modello F24;
  3. il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo spettante, pena lo scarto dell’operazione;
  4. con cadenza trimestrale le Entrate trasmetteranno in via telematica al Dipartimento della protezione civile l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione i crediti d’imposta in esame;
  5. il soggetto beneficiario è tenuto a comunicare al Dipartimento della protezione civile e/o alle Regioni (o Province autonome di Trento e di Bolzano) l’eventuale cessione del credito d’imposta, specificando l’importo del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario;
  6. il credito ceduto potrà essere utilizzato in compensazione dal cessionario con le medesime modalità illustrate sopra, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione della cessione (di cui alla precedente lettera e).

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