Legge di Bilancio: il Mef pubblica le schede tecniche di dettaglio
Dalla flat tax alla mini-Ires, all’iperammortamento al bonus formazione: per le principali misure contenute nella legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato una scheda di dettaglio.
Per quanto riguarda in particolare l’iperammortamento, la Manovra conferma l’agevolazione, che peraltro – a differenza di quanto previsto in precedenza – sarà tuttavia applicato con tre aliquote differenziate in funzione dell’entità dell’investimento: scompare quindi la maggiorazione unica del 150 per cento.
Sono infatti previste le seguenti maggiorazioni:
- 170 per cento per gli investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro;
- 100 per cento per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
- 50 per cento per gli investimenti di importo tra 10 e 20 milioni di euro.
La maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 20 milioni di euro.
Per espressa previsione normativa, inoltre, la maggiorazione si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate in Italia, effettuati entro il 31 dicembre 2019, oppure entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il superammortamento, invece, non è stato prorogato; pertanto si applicano i termini stabiliti dall’art. 1, comma 29, della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Ai fini delle imposte sui redditi, quindi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi (esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, del Tuir), dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, oppure entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento.