Regime forfetario aperto anche ai nuovi professionisti
Le partite Iva aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un Ordine o Collegio professionale possono accedere al regime forfetario di cui all’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014, come modificato dalla legge n. 145/2018 , a condizione che il soggetto richiedente non abbia esercitato l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro degli ultimi due anni. Il chiarimento è stato fornito ieri dal sottosegretario all’Economia, Alessio Villarosa, in risposta al question time n. 5-01179 presentato in Commissione finanze alla Camera.
In sostanza, ha ricordato Villarosa, per l’applicazione del nuovo regime agevolativo devono essere rispettati i requisiti e le condizioni previste dalla norma, secondo cui:
- applicano il regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (art. 1, comma 54, legge n. 190/2014);
- sono escluse le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai suddetti datori (art. 1, comma 57, lettera d-bis) , legge n. 190/2014).
“Pertanto – ha affermato il sottosegretario – qualora siano rispettate le condizioni, non vi sono ostacoli per l’accesso al regime agevolato per le partite Iva aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un Ordine o Collegio professionale”.