Fallimento, la surroga e il regresso sono subordinati all’avvenuto pagamento
In caso di fallimento del debitore principale, l’esercizio delle azioni di surroga e regresso trova la sua disciplina negli articoli 61 e 62 della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che “tali disposizioni, nel subordinare l’esercizio in sede fallimentare dell’azione spettante al coobbligato alla soddisfazione, sia pure parziale, del creditore, lasciano chiaramente intendere che l’insinuazione al passivo può avere luogo soltanto a condizione dell’avvenuta effettuazione di un pagamento: quest’ultimo, d’altronde, costituisce presupposto indispensabile tanto della surrogazione, quanto del regresso, non configurandosi come una mera condizione per l’esercizio di un diritto spettante al condebitore fin dal sorgere dell’obbligazione, ma come il fatto costitutivo del diritto al regresso o della vicenda modificativa che nella surrogazione determina il subingresso del coobbligato nel rapporto principale” (sentenza 4 luglio 2012, n. 11444).
Per i giudici di legittimità, inoltre, in tema di regresso rileva l’art. 1950 del codice civile, che accorda la relativa azione al “fideiussore che ha pagato”.
I principi che precedono sono stati ora confermati dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 28 settembre 2018, n. 1457, depositata lo scorso 18 gennaio.
Si ricorda che nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri aveva approvato in via definitiva il decreto legislativo contenente il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della Legge 19 ottobre 2107, n. 155 .
La riforma ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire la diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale dei soggetti incorsi in un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Tra le numerose novità, si segnalano gli obblighi posti in capo agli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni.
In particolare, tali organi sono tenuti a:
- verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, il suo equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione;
- segnalare immediatamente – secondo le modalità indicate al secondo comma della norma – allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.