Ai fini della detraibilità degli interventi su immobili di terzi rileva la “strumentalità”
Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “l’esercente una attività d’impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l’attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata” (Cass., sez. un., n. 11533/2018).
Tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 11 dicembre 2018, n. 1181 , depositata lo scorso 17 gennaio.
Sull’argomento, i giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato quanto segue:
- la citata pronuncia n. 11533/2018, seppur riferita espressamente alla detrazione Iva, è estendibile anche al tema della deducibilità dei costi sopportati per la manutenzione di immobili strumentali non di proprietà;
- in virtù dei principi comunitari (in tal senso si rinvia a Corte di Giustizia Ue 28 febbraio 2018, causa C-672/16), alla detrazione Iva non è di ostacolo il divieto di ammortamento ex art. 30, comma 2, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633;
- deve quindi ritenersi superato l’anteriore orientamento che giungeva alla conclusione che solo il proprietario dell’immobile il quale avesse sostenuto il costo di acquisto poteva procedere all’ammortamento in esame.
In materia di deducibilità dei costi, poi, si rinvia alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 13327/2011.