Locazioni commerciali, cedolare secca solo per i contratti stipulati nel 2019
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L’art. 1, comma 59, della legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) prevede l’estensione del regime della cedolare secca anche alle locazioni commerciali.
Al riguardo, sul proprio profilo Twitter l’Agenzia delle Entrate ha confermato che sono interessati dalla novità i canoni di locazione relativi ai contratti stipulati nel 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, cioè destinate all’attività commerciale per la vendita o la rivendita di prodotti, e relative pertinenze locate congiuntamente.
Si tenga presente inoltre che:
- detto regime sarà applicato – con l’aliquota del 21 per cento – su opzione del contribuente; in mancanza di tale scelta si applicherà il regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario;
- il regime in esame, peraltro, non si applicherà ai contratti stipulati nel corso del 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.
In merito alla cedolare secca per le locazioni abitative, si ricorda quanto segue:
- tale regime fu istituito dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall’art. 4 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- per effetto dell’art. 9 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modifiche dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, per i citati contratti di locazione del c.d. “canale concordato”, per gli anni dal 2014 al 2019 l’aliquota della cedolare secca è ridotta al 10 per cento;
- la norma di cui al precedente punto si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, ai sensi dell’art. 2, comma 1 , lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- restano esclusi dal regime in commento i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, anche se i relativi immobili vengano utilizzati dal locatario per soddisfare esigenze abitative dei propri collaboratori o dipendenti (Circolare Agenzia delle Entrate 1° giugno 2011, n. 26/E);
- sono invece compresi i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto la destinazione degli immobili a finalità abitative (Circolare Agenzia delle Entrate 8 aprile 2016, n. 12/E).
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