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Già applicabili le norme sui rimborsi alle OdV

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È illegittima la gara, riservata ad associazioni di volontariato, che contempla un rimborso forfettario mensile fisso in misura massima, in violazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che viceversa impone in via esclusiva il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute dagli enti no profit: lo ha affermato il Tar di Bari con la sentenza 8 gennaio 2019, n. 48, pubblicata lo scorso 11 gennaio.

Nell’occasione, in particolare, i giudici pugliesi hanno sottolineato che:

  1. l’art. 17, comma 3, del richiamato D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), prevede che “L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario”;
  2. ai sensi dell’art. 33, comma 2, del medesimo provvedimento, inoltre, “Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo 6”;
  3. l’art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, infine, precisa che “Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”.

Tra le principali novità introdotte dal Codice del Terzo Settore, si segnalano:

  1. l’istituzione del Registro Unico Nazionale, al quale sono tenuti ad iscriversi gli enti no profit che intendano usufruire del regime fiscale di vantaggio previsto per l’intero comparto;
  2. la previsione di una disciplina specifica per organizzazioni di volontariato (OdV) ed associazioni di promozione sociale (Aps).

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