Sul criterio della inerenza Entrate e giurisprudenza adottano i medesimi criteri
Al fine di individuare le caratteristiche del requisito della inerenza di un costo, l’Agenzia delle Entrate sembra concordare con le conclusioni cui è approdata la giurisprudenza.
Nella risposta all’istanza di interpello 20 dicembre 2018, n. 121 , ad esempio, è stato confermato il principio secondo cui l’inerenza dovrebbe essere correlata alla riferibilità di un costo all’attività dell’impresa (a conclusioni analoghe l’Amministrazione fiscale giunse con la Risoluzione 16 maggio 2008 n. 196/E).
Per la giurisprudenza, poi, l’inerenza dev’essere intesa come “accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l’impresa) che determina un’imprescindibile ed indissolubile correlazione fra le entità medesime”.
Di conseguenza, l’elemento negativo del reddito “assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili per l’impresa” (in tal senso si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione 21 gennaio 2009, n. 1465 e 24 novembre 2011, n. 24930).
Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate con la richiamata risposta pubblicata ieri, “Finalità della regola dell’inerenza è perciò quella di distinguere i costi che attengono alla produzione del reddito dell’impresa da quelli sostenuti per finalità extra imprenditoriali (tipicamente la distrazione di attività dall’impresa per finalità di utilità dei soci o dei beneficiari)”.
È quindi sulla scorta di tali considerazioni che il Fisco ha chiarito quali siano i criteri utilizzabili al fine di verificare se l’onere sostenuto a fronte della remissione di debito effettuata dalla società nei confronti degli ex soci risulti correlato all’attività economica svolta dall’istante e, quindi, soddisfi il principio di inerenza o, al contrario, sia effettuato per mere finalità extra imprenditoriali, distraendo attività dall’impresa per finalità di utilità dei soci.