Chi decade dalla “rottamazione” è escluso anche dalla rateazione prevista per gli accertamenti con adesione
Nel caso in cui il contribuente – decaduto da un piano di rateazione previsto per l’accertamento con adesione dall’art. 1, commi 134 a 138, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) – per le stesse somme abbia presentato istanza di “rottamazione” (ex art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225), ma sia decaduto anche da quest’ultimo piano a causa dell’omesso versamento delle rate previste, non può riprendere i pagamenti secondo la precedente rateazione di cui alla Legge n. 208/2015.
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 19 dicembre 2018, n. 116 . La tesi sostenuta nell’occasione dall’Amministrazione fiscale, in particolare, si fonda sulle seguenti considerazioni:
- l’art. 6, comma 8 , lettera c), del richiamato D.L. n. 193/2016 – secondo cui “il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione”, non è applicabile al caso di specie, in quanto la norma fa espresso riferimento alla dilazione “accordata dall’agente della riscossione”, e non anche a quella dell’ente creditore (Agenzia delle entrate) in sede di accertamento con adesione;
- non risulta applicabile neppure l’art. 19, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina la procedura di rateazione gestita dagli agenti della riscossione;
- nella fattispecie descritta, rileva invece l’art. 1, comma 137 , della Legge n. 208/2015, per effetto del quale “Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 134 in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga”.
In materia si ricorda che il decreto collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) ha introdotto la cosiddetta “rottamazione-ter”, accessibile attraverso un’apposita dichiarazione che dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019.