Necessaria la nota di variazione per sanare la disapplicazione dello split payment
Nei casi in cui il fornitore abbia emesso una fattura ritenendo erroneamente che per la stessa non fosse applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti, lo stesso dovrà emettere una nota di variazione ex art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e una nuova fattura contenente l’indicazione “scissione dei pagamenti” (o “split payment”).
In mancanca di tali adempimenti – ferme restando le responsabilità in capo al fornitore – il cessionario/committente è tenuto a regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6, commi 8, lettera b), e 9, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
La precisazione è contenuta nella risposta all’istanza di interpello 18 dicembre 2018, n. 111 .
Nell’occasione è stato inoltre ribadito che lo split payment non si applica alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, ai regimi speciali, e quindi alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
In tale ambito rientra ad esempio il regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio, ex art. 74-ter del decreto Iva (in tal senso si richiamano anche le Circolari 13 aprile 2015, n. 15/E, 14 aprile 2015, n. 16/E e 7 novembre 2017, n. 27/E).
Si tenga presente infine che il meccanismo in esame non si applica (oltre al settore delle agenzie di viaggio) alle operazioni:
- di acquisto effettuate in regime di reverse charge;
- effettuate nell’ambito dei regimi speciali IVA ai sensi delle seguenti norme:
- art. 74 del D.P.R. n. 633/1972: editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi;
- articoli 36 e seguenti del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 23 marzo 1995, n. 8 : regime del margine;
- articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972: agricoltura;
- Legge 16 dicembre 1991, n. 398: regime forfettario per gli enti non commerciali;
- art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972: attività di intrattenimento;
- Tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972: spettacoli viaggianti;
- certificate dal fornitore attraverso ricevuta o scontrino – fiscale o non fiscale – oppure fattura semplificata (di cui all’art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972);
- per le quali opera l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale e i corrispettivi sono annotati nel registro dei corrispettivi;
- per le quali il soggetto passivo si avvalga della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972;
- tra fornitori e P.A. e società, che siano riconducibili alle operazioni permutative di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 633/1972;
- in cui la P.A. non effettua alcun pagamento del corrispettivo a beneficio del fornitore;
- per le quali il fornitore sia già in possesso del corrispettivo per effetto di un provvedimento giudiziale;
- svolte tra P.A. e società, nel caso in cui entrambe siano assoggettate al meccanismo della scissione del pagamento, qualora l’assenza di pagamento del corrispettivo sia giustificata dalla compensazione tra contrapposti rapporti di credito;
- effettuate nei confronti dei dipendenti nell’interesse di un datore di lavoro assoggettato a split payment, quando la fattura è intestata al dipendente della P.A. o società.