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Privacy, entro domani 18 dicembre la regolarizzazione dei procedimenti sanzionatori pendenti

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Scade domani, 18 dicembre 2018, il termine entro il quale potranno essere sanate le violazioni commesse in materia di privacy, effettuando il versamento di un importo pari ai due quinti del minimo edittale stabilito per la sanzione.

Tale possibilità – prevista dall’art. 18 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 – è peraltro riservata ai soggetti che entro il 25 maggio 2018 hanno ricevuto un atto con il quale è stato avviato un procedimento sanzionatorio tuttora pendente.

Come ha ricordato il Garante privacy con un Comunicato Stampa dell’11 dicembre 2018 , sono state fornite una serie di indicazioni operative per chiarire come usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti. Tra le altre istruzioni, le FAQ del Garante hanno specificato anche le modalità per il pagamento delle sanzioni, l’importo da pagare per ciascuna violazione commessa e i casi di esclusione dalle agevolazioni.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. qualora l’atto di notifica o di contestazione sia stato notificato successivamente al 25 maggio 2018, è esclusa la possibilità di definire in via agevolata il procedimento ai sensi del richiamato art. 18 del D.Lgs. n. 101/2018. In tal caso il Garante concluderà il procedimento sanzionatorio con un provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di archiviazione, secondo l’iter ordinario;
  2. il versamento può essere effettuato tramite bollettino postale intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA” (il cui numero di conto corrente è 871012), oppure con versamento tramite istituti bancari, uffici postali ecc., utilizzando il codice IBAN IT 31I0100003245348010237300 e indicando la seguente causale: “Definizione agevolata sanzioni del __(data contestazione)___ – capo X capitolo 2373 – Contravventore: _____________”, unitamente al numero della contestazione, se presente;
  3. non è necessario fornire al Garante la prova del versamento effettuato; è comunque possibile comunicare il versamento effettuato o trasmettere copia dello stesso, facendo riferimento all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.gpdp.it;
  4. in mancanza di definizione agevolata entro il 18 dicembre 2018, è possibile pagare l’intero importo contenuto nell’atto di contestazione oppure presentare nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2019. In questo caso il Garante, esaminate le nuove memorie, potrà disporre l’archiviazione degli atti oppure adottare una specifica ordinanza-ingiunzione con l’indicazione della somma dovuta per la violazione.

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