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Per le locazioni a studenti universitari è sufficiente un’unica attestazione se i contratti sono contestuali

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Nel caso in cui lo stesso appartamento sia concesso in locazione per porzione a più studenti universitari con singoli contratti di natura transitoria, e quest’ultimi siano stipulati contestualmente e presentino tutti lo stesso contenuto economico e normativo, è sufficiente un’unica attestazione di rispondenza ex D.M. 16 gennaio 2017 da parte delle organizzazioni di categoria: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2018, n. 105 .

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. con il richiamato D.M. 16 gennaio 2017 sono stati stabiliti i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire, in sede locale, per la stipula:
    1. dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato (ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431);
    2. dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari (ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge);
  2. per effetto dell’art. 1, comma 8, del citato decreto, le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione – che va effettuata da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo – della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso;
  3. norme analoghe sono previste per i criteri relativi alla definizione dei canoni di locazione dei contratti di natura transitoria e di quelli per studenti universitari;
  4. per i contratti a canone concordato “non assistiti”, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (in tal senso si richiama la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 20 aprile 2018 , n. 31/E).

Si ricorda infine che la citata Legge n. 431/1998 ha sostituito sia la Legge 27 luglio 1978, n. 392 (“legge sull’equo canone”), nella parte dedicata ai contratti di immobili adibiti ad uso abitativo, sia i cosiddetti “patti in deroga” del 1992 (art. (dl001992071100333ar0002a) 11 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359).

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