Entro il 31 dicembre la dichiarazione per il gruppo Iva
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Il 31 dicembre scadrà il termine per effettuare l’invio telematico della dichiarazione della costituzione del gruppo IVA (di cui agli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. n. 633/1972D.P.R. n. 633/1972) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
Sull’argomento si ricorda quanto segue:
- il D.M. 6 aprile 2018 – emanato in attuazione dell’art. 1, comma 24, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) – dispone in particolare che il rappresentante del gruppo debba:
- presentare in via telematica la dichiarazione relativa alla costituzione del gruppo medesimo, sottoscritta da tutti i partecipanti, secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- documentare le cessioni e le prestazioni effettuate indicando, oltre al numero di partita Iva del gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione;
- effettuare le registrazioni di cui agli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, anche mediante l’adozione di appositi registri sezionali;
- effettuare le liquidazioni periodiche Iva ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, comma 1, e 74, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972;
- effettuare le comunicazioni dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate nonché delle relative note di variazione, di cui all’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e dei dati di cui all’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
- effettuare la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva, ai sensi dell’art. 21-bis del richiamato D.L. n. 78/2010;
- presentare la dichiarazione Iva ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Agli adempimenti di cui ai numeri b) e c) può essere ammesso anche il singolo partecipante. Se presentata entro il 15 novembre 2018, la dichiarazione per la costituzione del gruppo Iva avrà effetto a decorrere dal 2019;
- il citato art. 1, commi da 24 a 31, della Legge n. 232/2016 ha introdotto il regime del “gruppo Iva”, che consente di considerare come unico soggetto passivo ai fini dell’Iva l’insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate tra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (articoli 70-bis e seguenti del D.P.R. n. 633/1972);
- le nuove disposizioni – emanate in attuazione dell’art. 11 della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE – prevedono in particolare la possibilità per i soggetti passivi stabiliti in Italia, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di essere considerati un unico soggetto passivo (“gruppo IVA”). A tal fine, si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi qualora tra detti soggetti esista, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo oppure tali soggetti siano controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti sulla base dell’esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:
- svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
- svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
- svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi quando tra questi ultimi sussiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto;
- ai fini Iva, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo Iva. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva. Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo Iva.
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