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Rottamazione-ter, il “lieve ritardo” non comporta la decadenza dal beneficio

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In materia di “rottamazione-ter”, l’art. 3, comma 14-bis, del decreto collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) – approvato dal Senato ed ora all’esame della Camera – dispone che in caso di tardivo versamento delle rate non superiore a 5 giorni, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione, e non sono dovuti interessi.

Al riguardo si ricorda che:

  1. la definizione sarà ammessa per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
  2. la domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando l’apposita modulistica. La domanda – accompagnata da un documento di identità – potrà essere consegnata presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (esclusa la regione Sicilia) oppure trasmessa alla casella pec della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione competente;
  3. la presentazione della dichiarazione di adesione determina:
    1. la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
    2. la sospensione – fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute – degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
    3. l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
    4. il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
    5. la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008);
  4. a tal fine si devono utilizzare i seguenti modelli:
    • DA-2018, per la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
    • DA-2018-D, per la definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea.

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