L’omesso preavviso di 30 giorni determina la nullità della decisione della Commissione tributaria
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel processo tributario la comunicazione della data di udienza è posta a garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio: di conseguenza, l’omessa comunicazione alle parti, almeno 30 giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (in questo senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione 11 luglio 2018, n. 18279, 14 maggio 2013, n. 1786 e, da ultimo, l’ordinanza 31 ottobre 2018, n. 31623 , depositata lo scorso 6 dicembre).
Al riguardo si ricorda che:
- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la segreteria della Commissione tributaria provinciale è tenuta a dare comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno 30 giorni liberi prima;
- il medesimo avviso dev’essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio;
- per effetto dell’art. 61 del medesimo D.Lgs. n. 546/1992, la norma è applicabile anche ai giudizi di appello.
Si tenga presente infine che la norma qualifica detto termine come “libero”, per cui va computato senza considerare né il termine a quo (ossia il giorno iniziale), né il termine ad quem (il giorno finale). Pertanto tra la comunicazione dell’avviso e l’udienza devono intercorrere 30 giorni interi, a prescindere dai giorni festivi (nel computo dei giorni liberi, infatti, non si tiene conto della proroga prevista dall’art. 155, comma 3, del codice di procedura civile nel caso in cui il giorno di scadenza sia festivo, in quanto diversamente verrebbe ad essere ridotto il periodo di tempo che si vuole assicurare libero).
Per quanto attiene alla comunicazione, è appena il caso di ricordare che essa dovrà essere effettuata presso il domicilio eletto dalle parti nei propri atti difensivi e nel rispetto delle modalità fissate dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 546/1992.