Rottamazione-ter, per i debiti contributivi Durc in regola con la dichiarazione di adesione
Anche ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – di cui all’art. 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 – in caso di definizione agevolata dei ruoli per debiti contributivi (di cui all’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modifiche dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225), il Documento unico di regolarità contributiva potrà essere rilasciato con la semplice dichiarazione di adesione da parte del contribuente.
Il Durc non è quindi subordinato all’avvenuto pagamento dell’importo dovuto ai fini della definizione medesima. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata successiva, il Durc nel frattempo rilasciato dovrà essere annullato.
Lo prevede un emendamento al D.L. n. 119/2018 , approvato nei giorni scorsi dal Senato e ora all’esame della Camera.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- la dichiarazione di adesione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando l’apposita modulistica;
- la domanda – accompagnata da un documento di identità – potrà essere consegnata presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione (esclusa la regione Sicilia) oppure trasmessa alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione competente;
- la presentazione della dichiarazione di adesione determina:
a. la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza;
b. la sospensione – fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute – degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
c. l’inibizione all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla predetta data;
d. il divieto di avviare nuove procedure esecutive e di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
e. la condizione di “non inadempienza” (e, perciò, di “regolarità”) del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5mila euro, all’atto del pagamento – da parte della P.A. e delle società pubbliche – di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e D.M. n. 40/2008).